Parere di congruità dell'Ordine impugnabile dinanzi al Tar
Pubblicato il 10 marzo 2014
Nel testo della
sentenza n. 183 del 13 febbraio 2014, il Tar del Veneto si è occupato di una causa in cui era stato impugnato un
parere di congruità dell'Ordine degli avvocati per la
liquidazione di onorari professionali e della relativa giurisdizione.
Il collegio amministrativo ha, in particolare, fatto riferimento all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenze n. 14812/2009 e n. 6534/2008, e dal Consiglio di Stato n. 9352/2010, secondo il quale il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è
atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo.
Questo atto, infatti, non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica anche una valutazione di congruità della prestazione che trova inequivocabile presupposto nel rapporto di supremazia che intercorre tra l'Ordine od il Collegio professionale ed i propri iscritti.
Ne discende che rientra nella
giurisdizione del giudice amministrativo una controversia avente ad oggetto
l'impugnazione del parere di congruità dell'Ordine.
Nel caso specificamente esaminato, è stato ritenuto illegittimo un parere di congruità espresso dall'Ordine di appartenenza senza che alla parte fosse stata preventivamente effettuata la comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo.