Il decreto ministeriale n. 141, del 3 febbraio materia di antiriciclaggio, all’articolo 3 impone ai professionisti (notai, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro e tributaristi senza Albo) l’obbligo di identificare il cliente, verificando la sua identità e quella del soggetto per conto del quale egli eventualmente opera, attraverso l’acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell’archivio unico. Il presupposto per l’identificazione è il compimento di prestazioni professionali che comportino o possano comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità, di importo (anche frazionato) superiore ai 12.500 euro, oppure di operazioni il cui valore sia non determinato o determinabile. L’Uic ribadisce che per determinare il valore della prestazione professionale o dell’operazione non si deve tener conto del compenso del professionista o della società di revisione. Nel successivo articolo 4, invece, si dettano i parametri per l’effettuazione di una corretta identificazione. A tal proposito, si sancisce che l’identificazione deve essere effettuata in presenza del cliente mediante un documento di identità o di riconoscimento valido e non scaduto. Il disposto dell’articolo si completa con l’elencazione di tutti quei casi particolari per cui la presenza fisica non è necessaria.
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