Parcelle avvocati con Iva

Pubblicato il 06 settembre 2016

E' legittima la soppressione dell'esenzione Iva per i servizi resi dagli avvocati, nel caso in cui lo Stato membro, con una propria legge, modifichi l'ordinamento interno e decida di passare da un regime di esenzione ad uno di applicazione dell'Imposta: non vi è, in tal caso, alcuna violazione della normativa europea.

La precisazione giunge dalla Corte di giustizia Ue, che con la sentenza del 28 luglio (C-543/14) ha analizzato il rapporto tra la direttiva 2006/112, che regola il sistema comune dell'Imposta sul valore aggiunto, e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali della Ue, che assicura il diritto ad un ricorso effettivo, tra cui è compresa anche l'assistenza di un avvocato.

Il fatto

I giudici europei hanno analizzato la vicenda belga sorta dopo che le autorità avevano adottato specifiche leggi con le quali si eliminava l'esenzione Iva sui servizi resi dagli avvocati nell'esercizio della loro attività abituale, per passare ad un regime con obbligo di versamento dell'imposta nella misura del 21%, fatta eccezione per coloro che usufruivano del gratuito patrocinio.

La controversia impugnata dinanzi alla Corte costituzionale belga era stata rimessa ai giudici Lussemburghesi, che hanno dovuto affrontare la questione se l'aumento dell'imposta fosse compatibile con il diritto ad un ricorso effettivo e con il principio della parità delle armi, dal momento che l'introduzione dell'aliquota non gravava su tutti, ma solo su una parte dei contribuenti (esclusi i beneficiari del gratuito patrocinio).

L'assoggettamento ad Iva non è iniquo

Pronunciandosi sulla fine dell'esenzione in Belgio, la Corte di Giustizia Ue ammette, nella sentenza del 28 luglio 2016, che i costi di un procedimento giudiziario, considerata anche l’Iva, “ben possono influire sulla decisione dell’individuo di far valere i propri diritti in giudizio facendosi rappresentare da un avvocato” e che vi può essere una condanna della tassazione se i suoi costi appaiono insormontabili tanto da rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di diritti previsti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

Ma, è altrettanto vero che agli avvocati è riconosciuto un diritto di detrazione per l'acquisto di beni/servizi per cui non è certa la misura in cui gli stessi riversano l'onere dell'Iva sui propri onorari. Tenendo, poi, conto anche del fatto che il sistema è basato sulla libera concorrenza e negoziazione degli onorari, gli avvocati hanno tutta la facoltà di considerare la situazione economica dei propri clienti e decidere di ridurre i loro importi.

Ammette, così, la Corte l'applicazione dell'Iva sulle parcelle legali degli avvocati, visto che non è dimostrata l'incidenza di tale imposta sul diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

Inoltre, tenendo conto che l'importo dell’Iva non è la “frazione più significativa dei costi afferenti ad un procedimento giudiziario”, il peso dell’imposta appare marginale rispetto al costo-giustizia, tanto da non pregiudicare l'equilibrio processuale delle parti anche se l'assoggettamento ad imposta procura inevitabilmente un vantaggio pecuniario all’individuo con qualità di soggetto passivo rispetto all’individuo non soggetto passivo.

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