Parcella anche per la sconfitta
Pubblicato il 05 luglio 2008
In caso di soccombenza, il cliente può chiedere il risarcimento del danno al proprio legale se dimostra che questi ha agito con dolo (v. C. Cass. sent. n.
10659/08) ovvero con negligenza o imperizia (v. Tribunale di Bari sent. n.
978/08), in caso contrario il professionista a comunque diritto al pagamento della parcella in quanto la prestazione della propria opera è volta a raggiungere il risultato e non necessariamente a conseguirlo. Negli ultimi tempi si sta affiancando anche un altro tipo di responsabilità per l’avvocato, quello della perdita di chance il cui onere probatorio rimane a carico del cliente che intende ottenere il relativo risarcimento.