E’ stato pubblicato il 29 agosto 2016 in Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero della Salute n. 165 del 19 luglio 2016, recante il Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per le professioni regolamentate ai sensi della Legge n. 27 del 24 marzo 2012. Si tratta in particolare di medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia.
Il Decreto in questione – il quale si compone di 7 articoli ed un Allegato di 60 pagine con il dettaglio dei compensi parametrati alle singole prestazioni sanitarie – individua dunque dei parametri specifici cui i Tribunali devono attenersi, in caso di contenzioso che vede coinvolte le categorie professionali sopra elencate.
In particolare, i suddetti compensi sono determinati in base a:
I compensi così liquidati sono comprensivi dell’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie.
In caso di incarico collegiale il compenso è unico, ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio.
Quando invece l’incarico sia conferito ad una società tra professionisti, si applica il compenso spettante ad uno solo di essi, anche se la prestazione è eseguita da più soci.
Per gli incarichi non conclusi o costituenti prosecuzione di altri precedenti, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.
L’assenza di prova di un preventivo di massima (di cui alla Legge 27/2012) costituisce elemento di valutazione negativa, da parte del tribunale, per la liquidazione del compenso.
Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità e difficoltà – stabilisce ancora il Decreto 165/2016 - ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, il compenso può essere maggiorato fino al 100% .
Infine il corposo Allegato al presente Decreto, nel dettaglio, quantifica il valore del corrispettivo per una numerosa serie di prestazioni sanitarie, distinguendo per ciascuna tipologia di professione.
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