Panificazione Fiesa. Rinnovo

Pubblicato il 30 luglio 2024

Il 18 luglio 2024 Assipan, Assopanificatori Fiesa e Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil hanno siglato un'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, genere alimentari e vari (Vai al testo dell'accordo). Il contratto ha efficacia per il personale in forza al 18 luglio 2024 e sarà valido sino al 31 dicembre 2026.

Trattamento economico

Aumenti tabellari
Panifici artigiani

Livello Aumenti
1° feb. 2024 (AFAC) 1° lug. 2024 1° nov. 2025 1° sett. 2026
A1S 45,34 32,38 80,31 79,01
A1 39,93 28,52 70,74 69,60
A2 35,00 25,00 62,00 61,00
A3 30,07 21,48 53,26 52,40
A4 26,54 18,96 47,02 46,26
B1 44,16 31,54 78,23 76,97
B2 29,60 21,14 52,43 51,58
B3S 27,72 19,80 49,10 48,31
B3 26,31 18,79 46,60 45,85
B4 23,49 16,78 41,61 40,94

Panifici industriali

Livello Aumenti
1° feb. 2024 (AFAC) 1° lug. 2024 1° nov. 2025 1° sett. 2026
71,34 95,54 95,54 94,27
65,63 87,90 87,90 86,73
3°A 60,28 80,73 80,73 79,66
3°B 56,00 75,00 75,00 74,00
47,44 63,54 63,54 62,69
42,45 56,85 56,85 56,09
35,67 47,77 47,77 47,13

Gli aumenti tabellari verranno erogati comprensivi dell'AFAC erogato a seguito dell'accordo del 31 gennaio 2024.

Una tantum

A copertura del periodo 31 gennaio 2023 - 1° febbraio 2024, ai lavoratori in forza al 18 luglio 2024 viene riconosciuto un importo una tantum pari ad € 100,00 per i panifici artigiani ed € 160,00 per i panifici industriali, erogato in due tranches.

Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"

Diritto alle prestazioni della bilateralità

Con l'accordo viene specificato che la bilateralità eroga prestazioni di welfare contrattuale indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore. Pertanto, le relative prestazioni costituiscono un diritto contrattuale di ogni lavoratore che matura, nei confronti delle imprese non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale nazionale, comprese quelle relative all'assistenza sanitaria integrativa.

Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare, a ciascun lavoratore, un importo forfetario pari ad € 20,00 mensili per 14 mensilità.

Tale importo, non assorbibile, rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il t.f.r..

In caso di part-time, l'importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro; per gli apprendisti andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.

Previdenza Complementare

Viene individuato in Alifond il Fondo con cui associarsi.

La quota di adesione al fondo, che il datore di lavoro deve versare mensilmente, per un massimo di 12 mensilità per anno civile (1 gen.-31 dic.), è pari all'1,2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r. per ogni lavoratore che ha deciso di iscriversi e dal 1° gennaio 2025 passerà al 1,5%.

RLST

Imprese fino a 15 dipendenti

Per il finanziamento dei RLST tutte le imprese devono versare, dal 1° settembre 2025, un contributo fino ad € 21,00 annui (€ 1,75 per 12 mensilità). Modalità di versamento e contribuzione saranno definite in un Regolamento tra le Parti stipulanti il Ccnl.

Non sono tenute a versare detto contributo le aziende che già contribuiscono al finanziamento degli RLST tramite accordi regionali e/o territoriali sottoscritti tra le Parti stipulanti il Ccnl.

Le imprese di nuova costituzione e quelle che per la prima volta si dotano di personale dipendente, sempreché utilizzino il servizio, dovranno versare, entro il 20 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura a fine anno.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, al RLSsono riconosciute 15 ore annue retribuite.

Imprese con più di 15 dipendneti

Il tempo di lavoro retribuito dedicato allo svolgimento delle proprie funzioni non potrà essere superiore a 30 ore all'anno, salve condizioni di miglior favore previste da accordi territoriali e/o aziendali.

Per ogni RLS sono previste 32 ore retribuite di formazione. Per le tematiche peculiari di ciascuna azienda, dei soli panifici ad indirizzo industriale, vengono previste, per ciascun RLS ulteriori 10 ore di formazione retribuita.

Permessi sindacali/Panifici a indirizzo artigianale

I Dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi territoriali, provinciali, regionali e nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo annuo di 5 ore per ciascun dipendente in forza, di permessi retribuiti pari a un minimo di 20 ore annue e un massimo di 64 ore annue.

I permessi saranno usufruiti quando l'assenza venga espressamente richiesta per iscritto, con 2 giorni di anticipo, dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività dei lavoratori e all'equilibrio organizzativo aziendale.

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 ore settimanali distribuito su 5 o 6 giorni.

Nelle imprese ad indirizzo industriale la diversa distribuzione dell'orario settimanale sarà oggetto di confronto preventivo con le RSU/RSA e/o con le segreterie territoriali delle OO.SS. stipulanti il Ccnl.

Modificato in 4 mesi il periodo di riferimento su cui calcolare la durata media dell'orario di lavoro.

La durata massima per singola settimana del suddetto periodo non potrà superare in ogni caso le 54 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

I lavoratori matureranno per dodicesimi 28 ore annue di permessi retribuiti, considerando un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Tali permessi verranno goduti, da ogni singolo lavoratore per gruppi di 8 ore o frazioni di esse previa intesa tra datore di lavoro e lavoratore.

Flessibilità/panifici ad indirizzo artigiano e industriali

Al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa, è stata prevista la possibilità di realizzare regimi di orario diversi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e fino ad un massimo di 112 ore annuali complessive per i panifici artigianali e 96 ore annue per i panifici industriali.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai lavoratori è riconosciuta una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, e una maggiorazione del 10% (30% per le ore prestate di domenica) per i panifici artigianali e una maggiorazione del 20% per i panifici industriali, da calcolarsi sulla retribuzione mensile di fatto divisa per 173, da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.

Ai lavoratori sono inoltre riconosciute ulteriori 9 ore di permessi annuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità.

Lavoro straordinario

Le Parti specificano che si considera straordinario il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali e/o oltre le 8 ore giornaliere.

In caso di ricorso alla flessibilità, lo straordinario decorrerà dalla prima ora successiva all'orario definito e comunicato ai lavoratori e ai loro rappresentanti sindacali.

Per la corresponsione della maggiorazione del 30% sulla retribuzione normale, per lavoro straordinario, viene eliminata la frase "..laddove il lavoratore non fruisca di corrispondente riposo compensativo...".

Assenze

Malattia

Per i lavoratori con disabilità certificata ex L. 68/1999 e per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, i termini di conservazione del posto durante la malattia sono aumentati di 60 giorni, senza decorrenza della retribuzione né anzianità per alcun istituto.

Congedo malattia figlio

In caso di malattie dei figli fino a 3 anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti e 2 giorni di congedo annui sono retribuiti.

In caso di malattie dei figli fra i 3 e i 12 anni, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, di cui 2 giorni all'anno sono retribuiti.

Genitorialità

Ai lavoratori che fruiscono di periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità/paternità è riconosciuta la possibilità di ottenere l'anticipazione del t.f.r. nella misura del 30% per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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