Pagamenti senza vincoli

Pubblicato il 08 agosto 2008 Con la legge di conversione del Dl 112/2008 è scomparso l’obbligo della tracciabilità dei compensi per i professionisti, con effetto dal 25 giugno 2008, giorno di entrata in vigore del decreto legge. Pertanto, l’articolo 32, comma 1, prevede un ritorno al passato per la circolazione senza vincoli di contanti e assegni, dal momento che è stato ripristinato il vecchio limite dei 12.500 euro, invece di quello dei 5mila euro, che è rimasto in vigore solo per il periodo limitato che va dl 30 aprile al 24 giugno scorso. Non è stato abolito, invece, l’obbligo della marca da bollo di 1,50 euro per gli assegni trasferibili, mentre non serve più il codice fiscale del girante. Il comma 3 dello stesso articolo, poi, cancella l’obbligo per i professionisti di incassare i compensi mediante strumenti finanziari “tracciabili”, cioè con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico. Dunque, i professionisti possono pagare in contanti gli importi riferiti all’attività professionale, a prescindere dal loro importo, e possono prelevare le somme dal loro conto corrente per esigenze personali. Il Fisco potrà, però, esercitare un controllo sulla base delle entrate e delle spese dichiarate per l’attività professionale e confrontarle con i dati del conto corrente bancario.
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