La norma prevista dal Decreto fiscale 2020, volta a favorire l’utilizzo dei pagamenti elettronici attraverso diverse misure, trova il suo secondo provvedimento attuativo.
Dopo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile scorso, è stata la volta della Banca d’Italia che, con il provvedimento in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2020, dà attuazione alle previsioni contenute nell’articolo 22 del Decreto legge n. 124/2019 in materia di credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte e professioni per le commissioni pagate da questi ultimi in relazione a transazioni effettuate da consumatori con strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
A partire dal 1° luglio prossimo, dunque, gli esercenti e i professionisti, che sceglieranno di privilegiare mezzi di pagamento diversi dal contante, potranno beneficiare di un credito d'imposta del 30% sulle commissioni a loro addebitate dagli intermediari per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagata o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno precedente non siano di ammontare superiore a 400.000 euro.
Con la pubblicazione ufficiale del provvedimento della Banca d’Italia, si individuano le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti residenti in Italia, devono trasmettere, almeno una volta al mese e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte dagli esercenti.
Sulla base di queste informazioni, gli esercenti possono inviare la loro richiesta per ottenere la detrazione del 30%.
La trasmissione per via telematica delle suddette informazioni, deve avvenire da parte dei soggetti convenzionatori entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento, utilizzando un formato che ne assicuri l’integrità e l’inalterabilità.
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