Paga la tassa sulla pubblicità il veicolo noleggiato per il trasporto di prodotti

Pubblicato il 07 dicembre 2009 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24311/09, ha sancito il principio secondo cui l’esibizione di pubblicità da parte di un’impresa effettuata per conto proprio sui veicoli, utilizzati per il trasporto dei propri prodotti, ma di proprietà di soggetti esercenti attività di autonoleggio, sconta l’imposta sulla pubblicità. Con la sentenza in oggetto i giudici di legittimità si sono espressi in merito alla corretta applicazione della normativa che disciplina la pubblicità effettuata tramite l'uso di veicoli contenuta nell'articolo 13, D.Lgs. n. 507/1993. L'esenzione dal pagamento del tributo si rende pertanto applicabile solo alle imprese che esercitano l'attività di trasporto per conto proprio (cioè usano mezzi propri) oppure per conto terzi, mentre non spetta alle imprese che effettuano il trasporto della merce prodotta solo come attività strumentale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: come presentare il modello RED 2024

20/09/2024

Bonus befana in arrivo a dicembre?

20/09/2024

Contribuzione in due gestioni previdenziali: legittima per la CEDU

20/09/2024

Processo telematico: nuove specifiche tecniche dal 30 settembre

20/09/2024

DDL Lavoro: nuova regola per contratti misti per forfetari

20/09/2024

Società liquidata ed estinta: soci senza diritto di operare le variazioni Iva

20/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy