Paga la tassa sulla pubblicità il veicolo noleggiato per il trasporto di prodotti
Pubblicato il 07 dicembre 2009
La Corte di Cassazione, con sentenza n.
24311/09, ha sancito il principio secondo cui l’esibizione di pubblicità da parte di un’impresa effettuata per conto proprio sui veicoli, utilizzati per il trasporto dei propri prodotti, ma di proprietà di soggetti esercenti attività di autonoleggio, sconta l’imposta sulla pubblicità. Con la sentenza in oggetto i giudici di legittimità si sono espressi in merito alla corretta applicazione della normativa che disciplina la pubblicità effettuata tramite l'uso di veicoli contenuta nell'articolo 13, D.Lgs. n. 507/1993. L'esenzione dal pagamento del tributo si rende pertanto applicabile solo alle imprese che esercitano l'attività di trasporto per conto proprio (cioè usano mezzi propri) oppure per conto terzi, mentre non spetta alle imprese che effettuano il trasporto della merce prodotta solo come attività strumentale.