Con ordinanza n. 19193 depositata il 28 settembre 2015, la Corte di Cassazione sesta sezione civile, ha respinto il ricorso di un marito, condannato al risarcimento dei danni arrecati alla moglie.
L'uomo infatti, a seguito di una pregressa separazione dalla donna, aveva tentato in tutti i modi e finalmente ottenuto la riconciliazione. Ciò nonostante, aveva proseguito la clandestina convivenza con l' amante.
Una volta a conoscenza dei fatti, la moglie aveva chiesto di nuovo la separazione, nonché, il risarcimento dei danni subiti, per essere incorsa, a causa del tradimento, in un profondo stato depressivo.
Respingendo le censure del marito, la Cassazione ha confermato appieno la sua condanna, ritenendo adeguatamente provati i fatti dedotti in giudizio, tra cui la prosecuzione della parziale convivenza con l'amante, di nascosto dalla moglie ma di cui i suoi stessi parenti erano a conoscenza. Convivenza condotta dunque – a detta della Corte – con modalità tali da ledere altamente la dignità della moglie e da provocarne, conseguentemente, un acuto stato di depressione.
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