Novità dall’Europa in tema di parità di trattamento e pari opportunità: sono state infatti pubblicate il 29 maggio 2024 le Direttive n. 2024/1499 del 7 maggio 2024 e n. 2024/1500 del 14 maggio 2024 contenenti norme sugli Organismi di parità.
Entrambe le Direttive entrano in vigore il 18 giugno 2024 ad eccezione dei rispettivi articoli 23, che modificano precedenti Direttive, che troveranno invece applicazione dal 19 giugno 2026, termine entro cui gli Stati membri devono procedere al recepimento delle Direttive medesime.
Vediamo le disposizioni contenute in entrambe le Direttive, che rappresentano un'importante evoluzione nel quadro normativo europeo per la promozione della parità di trattamento, introducendo norme dettagliate riguardanti i relativi Organismi, con l'obiettivo di migliorarne l’efficacia operativa e garantirne l'indipendenza.
Uno degli obiettivi principali della Direttiva (UE) n. 2024/1499 e n. 2024/1500 è il rafforzamento degli Organismi per la parità di trattamento, che svolgono un ruolo cruciale nel promuovere e proteggere i diritti di tutti i cittadini contro la discriminazione.
Per raggiungere questo obiettivo vengono introdotte misure volte a migliorarne l'indipendenza, l'autonomia e l'efficacia operativa.
Indipendenza e autonomia
Viene richiesto agli Stati membri di adottare misure concrete per assicurare che questi Organismi siano liberi da influenze politiche, finanziarie o di altra natura; in tale ottica è fondamentale la gestione autonoma delle risorse finanziarie e umane, nonché la capacità di prendere decisioni indipendenti riguardo la propria struttura interna e il personale.
Dunque, i processi di selezione, nomina e revoca del personale decisionale degli Organismi per la parità devono essere trasparenti e basati su criteri di competenza e indipendenza.
Competenze e funzioni specifiche per questi organismi includono l'assistenza alle vittime, l'accoglienza delle denunce, la fornitura di informazioni e consulenze, la promozione e la sensibilizzazione attraverso campagne informative e azioni positive.
Assistenza alle vittime
Una delle funzioni primarie degli organismi per la parità è fornire assistenza alle vittime di discriminazione, compito che comprende vari aspetti, tra cui l'accoglienza delle denunce, la fornitura di informazioni e consulenze, e il supporto durante i procedimenti legali.
Accoglienza delle denunce
Gli Organismi per la parità devono essere strutturati in modo da poter ricevere e gestire le denunce di discriminazione in modo efficiente e sensibile.
Devono quindi esistere canali accessibili per presentare denunce in forma scritta, orale o attraverso piattaforme digitali.
È fondamentale che le vittime di discriminazione possano denunciare gli episodi senza paura di ritorsioni e con la garanzia che le loro denunce saranno trattate con la massima riservatezza e serietà.
Informazioni e consulenze
Una volta ricevuta una denuncia, gli Organismi per la parità devono fornire alle vittime informazioni chiare e complete sui loro diritti e sulle possibili azioni da intraprendere.
Questo include una spiegazione del quadro giuridico rilevante, delle procedure disponibili per ottenere giustizia e delle opzioni per il supporto psicologico e legale.
Le consulenze devono essere personalizzate, tenendo conto delle specifiche circostanze di ogni caso, e fornite da personale qualificato in grado di offrire un'assistenza competente e empatica.
La parità di trattamento è, come detto, uno degli obiettivi primari delle Direttive: tutti gli individui devono dunque essere trattati in modo equo e senza pregiudizi, indipendentemente dalla propria razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Oltre a garantire la parità di trattamento, viene posto un forte accento sulla prevenzione della discriminazione, elemento chiave per creare una società più inclusiva e giusta, in cui ogni individuo possa vivere senza subire pregiudizi o esclusioni.
La direttiva stabilisce dunque che che gli Stati membri debbano implementare strategie preventive efficaci che includano campagne di sensibilizzazione, programmi educativi e azioni positive.
In tale ottica, fondamentale è che gli Stati membri garantiscano accessibilità e offrano accomodamenti ragionevoli alle persone con disabilità per assicurare loro parità di accesso a tutti i servizi e a tutte le attività degli Organismi per la parità, tra cui l'assistenza alle vittime, la gestione delle denunce, la risoluzione alternativa delle controversie, informazioni e pubblicazioni, nonché le attività di prevenzione, promozione e sensibilizzazione.
Programmi educativi
I programmi educativi sono altrettanto cruciali nella prevenzione della discriminazione: l'integrazione di tematiche relative alla parità di trattamento e alla non discriminazione nei curriculum scolastici può aiutare infatti a formare le nuove generazioni su questi valori fondamentali.
Inoltre, la formazione continua per professionisti quali insegnanti, forze dell'ordine e operatori sanitari, è essenziale per assicurare che tali soggetti siano adeguatamente preparati a riconoscere e combattere la discriminazione nei loro ambiti di competenza.
Azioni positive
Le azioni positive sono un altro strumento importante per la prevenzione della discriminazione: si tratta di misure proattive che mirano a promuovere l'uguaglianza di opportunità per i gruppi svantaggiati attraverso interventi specifici che facilitino il loro accesso all'occupazione, all'istruzione e ad altri servizi.
Le azioni positive possono includere, ad esempio, borse di studio per studenti appartenenti a minoranze e incentivi per le imprese che adottano politiche inclusive.
1. Chi deve designare gli Organismi per la parità?
Gli Stati membri dell'Unione Europea devono designare uno o più Organismi per esercitare le competenze definite nella direttiva.
2. Quali risorse devono essere fornite agli Organismi per la parità?
Gli Stati membri devono garantire che ciascun Organismo per la parità disponga delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere efficacemente tutti i propri compiti.
3. Quali attività devono svolgere gli Organismi per la parità per prevenire la discriminazione?
Gli Organismi per la parità devono promuovere la sensibilizzazione sui diritti derivanti dalle direttive, prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento attraverso formazione, consulenza, sostegno e partecipazione al dibattito pubblico.
4. Quali tipi di assistenza possono ricevere le vittime di discriminazione?
Le vittime possono ricevere assistenza sotto forma di informazioni giuridiche, consulenza mirata, spiegazione dei mezzi di ricorso disponibili, sostegno psicologico e altre forme di aiuto.
5. Quali poteri hanno gli Organismi per la parità in termini di accertamenti?
Gli Organismi per la parità hanno il potere di svolgere accertamenti su possibili violazioni del principio della parità di trattamento, accedere alle informazioni necessarie e cooperare con altri enti pubblici competenti.
6. Come si garantisce l'accessibilità dei servizi degli Organismi per la parità alle persone con disabilità?
Gli Stati membri devono assicurare che i servizi degli Organismi per la parità siano accessibili alle persone con disabilità, fornendo accomodamenti ragionevoli e assicurando l'accessibilità fisica e digitale.
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