Il datore di lavoro che ha erogato una formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro senza la collaborazione di un Organismo paritetico, oppure con l'ausilio di organismi paritetici irregolari (carenti dei requisiti di legge), non può essere sanzionato, in quanto il legislatore non ha previsto alcuna penalità per la mancata osservanza del comma 12 dell'articolo 37 del Dlgs 81/2008, che appunto prevede l'obbligo per il datore di lavoro di verificare il possesso dei requisiti da parte dell'Organismo paritetico.
In altri termini, nell'ipotesi di formazione impartita dal datore di lavoro senza la collaborazione di un organismo paritetico, gli uffici non possono applicare la sanzione per la violazione dell'articolo 37, comma 1 del Testo unico salute e sicurezza, ritenendo la formazione “non sufficiente ed inadeguata”.
La precisazione giunge dal Ministero del lavoro, con la nota prot. 9438 dell'8 giugno 2015, in risposta ad un quesito sollevato proprio al fine di conoscere quali provvedimenti debbano essere adottati nei confronti di un datore di lavoro, nel caso sia dimostrato che lo stesso abbia fatto ricorso nell’adempimento degli obblighi formativi previsti dall’articolo 37, a organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi.
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