Confprofessioni ha pubblicato un focus operativo su “L’orario di lavoro negli studi professionali” che analizza i relativi articoli del CCNL degli studi professionali (articoli da 73 a 76) alla luce del D.Lgs. n. 66/2003.
Gli argomenti trattati sono:
orario normale settimanale;
distribuzione dell’orario settimanale;
flessibilità dell’orario di lavoro;
lavoro notturno.
In relazione alla flessibilità dell’orario, si segnala che, per favorire l’adeguamento delle prestazioni dei dipendenti alle esigenze produttive dello studio, grazie all’art. 75 del CCNL, il professionista può procedere a temporanee variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, dell’orario settimanale di lavoro.
Infatti, come Confprofessioni evidenzia, il citato articolo stabilisce che, per far fronte alle variazioni dell’intensità di attività nelle strutture lavorative, l’orario normale settimanale di lavoro può essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di sei mesi.
In tema di lavoro notturno, le parti sociali stipulanti il CCNL, ritenendo che le fonti collettive più prossime agli interessi siano le più adatte a regolamentare l’istituto, hanno convenuto (art. 76) di delegare la disciplina della materia alla contrattazione a livello nazionale di area professionale e/o di area professionale omogenea, oppure alla contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale.
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