In tema di espropriazione forzata presso terzi, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. decorre, per il terzo pignorato, dal momento in cui costui ha avuto conoscenza legale di questa ordinanza tramite notificazione da parte del creditore, e non dalla data di notificazione dell'atto di precetto (se effettuata successivamente alla notificazione dell'ordinanza di assegnazione, che costituisce titolo esecutivo per agire in executivis nei confronti del terzo).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 25110 depositata il 14 dicembre 2015, confermando la statuizione di merito con cui era stata rigettata un'opposizione agli atti esecutivi proposta da un Comune, avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. pronunciata nell'ambito di un pignoramento presso terzi.
L'opposizione è stata dichiarata inammissibile, per l'appunto, in quanto depositata ben oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell'ordinanza di assegnazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".