Opposizione a decreto penale di condanna. Inammissibile, via Pec

Pubblicato il 09 novembre 2017

In assenza di una norma specifica, nel sistema processuale penale, che consenta alle parti il deposito degli atti in via telematica, deve ritenersi inammissibile la presentazione dell’opposizione al decreto penale di condanna da parte del destinatario, a mezzo posta elettronica certificata.

Processo penale. Manca la norma che consenta l’inoltro telematico

Sebbene il D.p.r. n. 68/2015 abbia equiparato il valore legale della Pec alla raccomandata con ricevuta di ritorno – forma con la quale l’opposizione al decreto penale può essere pacificamente trasmessa alla Cancelleria del giudice competente – manca tuttavia nelle disposizioni che regolano il processo penale, a differenza di quanto previsto per il procedimento civile, una norma che consenta l’inoltro in via telematica degli atti di parte.

Mentre nel processo civile, in altre parole, il procedimento di digitalizzazione, gradualmente introdotto, si è sostanzialmente concluso, in quello penale non è stato neppure avviato. Sicché alla parte privata non è consentito l’uso del mezzo informatico per la trasmissione dei propri atti ad altre parti, né per il deposito presso gli uffici, restando l’utilizzo della Pec riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p. e per le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall’autorità giudiziaria.

Impugnazioni penali; tassatività e inderogabilità delle forme

Ciò detto, va ribadito che in materia di impugnazioni penali, vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso, disciplinate dall’art. 583 c.p.p., in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è prevista a pena di inammissibilità. Con la conseguenza che la presentazione dell’impugnazione con mezzi diversi da quelli contemplati dalla norma (dunque con la Pec), è inammissibile perché effettuata con modalità non consentite.

E’ tutto quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 50932 dell’8 novembre 2017, respingendo il ricorso di un imputato avverso la pronuncia con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione a decreto penale di condanna, poiché inoltrata alla Cancelleria a mezzo posta elettronica certificata.

 

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