In riferimento al permesso a costruire per la realizzazione di un complesso petrolifero, non è legittima la pretesa del Comune ad ottenere dalla società petrolifera il pagamento degli oneri di urbanizzazione, se tra le parti è intervenuta una convenzione con cui la società si è accollata tutte le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e comunque connesse, e con la quale, tra l’altro, è stato escluso ogni altro importo a titolo di oneri di urbanizzazione.
Il Consiglio di Stato, Sezione quarta, ha così respinto il ricorso dell’Ente locale, deciso ad ottenere gli oneri di urbanizzazione, ed avallato la tesi contraria della nota società petrolifera, affermando che la non debenza di detti oneri in forza della richiamata convenzione tra le parti, non si pone in contrasto con il principio di generale onerosità del permesso a costruire, né con la normativa statale e regionale applicabile al caso di specie.
D’altra parte – pone in evidenza il Collegio amministrativo – dalle stesse Note tecniche d’attuazione della convenzione, risulta che la società concessionaria si è impegnata a realizzare allargamenti e varianti nella rete viaria esistente, rimozione dei servizi ivi compresi con ripristino degli stessi su percorsi alternativi. Alla luce di ciò, è legittimo affermare lo scomputo totale degli oneri di urbanizzazione.
Né risulta percorribile – si legge ancora nella sentenza n. 4531 del 28 settembre 2017 - la tesi esposta dall’Ente comunale, secondo cui la richiesta di pagamento avrebbe attenuto, non tanto agli oneri di urbanizzazione veri e propri, quanto piuttosto ad un contributo aggiuntivo di natura diversa, previsto dall’art. 19 TUE e solo commisurato ai suddetti oneri di urbanizzazione. Contributo per cui, in ragione della sua “specialità”, non vi è spazio nell’ ordinamento positivo.
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