Operazioni fittizie senza ricavi

Pubblicato il 22 novembre 2008

Le due sentenze della cassazione, la n. 27569 e la n. 27574 depositate il 20 novembre, si occupano delle conseguenze derivanti dall’utilizzazione e dall’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Con la prima sentenza, la n. 27569/08, la Cassazione ritiene che una contabilità inattendibile non consente un accertamento analitico. La Corte ricorda l’importante regola secondo cui la dichiarazione fiscale è una dichiarazione di scienza, senza efficacia negoziale o confessoria, e l’accertamento ha solo lo scopo di quantificare gli utili effettivi e non quelli che appaiono dalla contabilità e dall’integrazione della stessa con elementi non risultanti dalle scritture. Perciò non si possono aggiungere alcuni ricavi contestati (peraltro inesistenti) al reddito dichiarato dalla società. L’accertamento può essere solo di tipo sinteitco-induttivo, finalizzato a individuare l’entità dell’utile che il contribuente può avere conseguito.

La sentenza n. 27574/08, invece, riguarda la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e afferma che l’ordinamento esige la corretta identificazione di entrambi i contraenti indicati in fattura, anche ai fini dei controlli incrociati. Se poi il fisco ha documentato l’inconsistenza operativa dell’emittente la fattura, spetta a chi a portato l’Iva in detrazione l’onere della prova che la prestazione è stata eseguita e che sia stata effettuata da chi ha emesso la fattura.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy