Operazioni di fusione e scissione in stand by durante la sospensione feriale dei termini

Pubblicato il 13 dicembre 2012 Il Registro delle imprese di Milano, con Direttiva del 27 novembre 2012 , ha precisato che, in materia di fusioni e scissioni societarie, il termine per l’opposizione dei creditori all'atto di fusione o scissione medesima, poiché riferito ad un procedimento di natura contenziosa, deve essere inteso come soggetto alla sospensione feriale dei termini.

Ne consegue che le operazioni di fusione e scissione iniziate prima del periodo della sospensione feriale dei termini (1° agosto - 15 settembre) sono soggette a delle tempistiche più lunghe. Ed infatti, l’atto definitivo di stipula è condizionato al decorso del termine descritto.

Il Registro milanese si è pronunciato in questo senso dopo una conforme determinazione resa dal Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano.

La presa di posizione di questi soggetti è di notevole rilevanza nel contesto del contrasto interpretativo esistente sulla natura, giudiziale o stragiudiziale, dell’opposizione dei creditori di cui all’articolo 2503 del Codice civile.
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