Operazioni collegate senza vincoli temporali rigidi

Pubblicato il 13 febbraio 2009

Grazie ai recenti chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia e dal ministero dell'Economia - commentati dalla circolare Assosim dell'11 febbraio - vengono rivisti e puntualizzati alcuni criteri collegati agli obblighi di adeguata verifica e di identificazione della clientela.

La Banca d'Italia, in primo luogo, ampliando la portata della norma che limitava l'adeguata verifica e il controllo ai rapporti continuativi, ha esteso l'obbligo degli intermediari di raccolta delle informazioni su scopo e natura anche per le operazioni occasionali.

Per valutare, invece, la rilevanza delle operazioni collegate, occorre richiamare, a prescindere da un arco temporale di riferimento, i criteri di connessione, alternativi e concorrenti, indicati dal decreto antiriciclaggio. Rimane il dubbio su come possano essere in concreto valorizzati questi criteri, tenendo anche conto della piena autonomia degli intermediari nell'individuare le classi di operazioni e gli importi da considerare non significativi.

Circa il titolare effettivo, poiché la sua individuazione non è sempre chiara ed evidente, specialmente in quegli assetti societari in cui vengono esercitati controlli diretti o indiretti di un certo tipo, la Banca d'Italia rinvia alle normative già esistenti in tema di controllo, richiamando, in particolare, l'art. 2359 del c.c. e l'art. 93 del Tuf. Qualora, poi, la soglia del 25%, indicata dal decreto antiriciclaggio, sia superata da più soggetti all'interno della medesima entità giuridica, si deve far riferimento all'influenza effettivamente esercitata da ciascuno di essi. È possibile, quindi, che la qualifica di titolare effettivo, all'interno di una stessa operazione, possa essere assunta anche da più soggetti.

Infine, anche le fiduciarie statiche devono fornire dati e informazioni ai fini degli obblighi antiriciclaggio.

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