Operatore comunitario con proprio codice Iva
Pubblicato il 14 ottobre 2008
Con la nota n. 31544 del 10 ottobre, l’agenzia delle Dogane rilascia delucidazioni in merito all’esatta compilazione della casella 2 del Dau (relativa ai dati dell’esportatore), spiegando la posizione assunta da un ufficio periferico dell’Agenzia, lo scorso 30 settembre, in risposta ad un interpello. Con il documento di prassi in oggetto, l’Agenzia fa chiarezza circa un significato improprio attribuito alla circolare n. 45/D/2006. Dunque, a partire dal 14 ottobre, nel caso di operazioni rilevanti in ambito nazionale solo ai fini doganali, effettuate da soggetti residenti in altro Stato membro o non identificati in Italia, nella casella 2 del Dau va indicato se attribuito, il codice identificativo Iva rilasciato nello Stato di residenza (codice Vies) oppure un altro codice identificativo attribuito ai fini fiscali, preceduto dal codice del Paese. Se le operazioni sono poste in essere da soggetti extracomunitari, privi di partita Iva nazionale, alla casella 2 va riportato il codice Iso identificativo del Paese di stabilimento seguito dal codice “1”. Il codice “0” preceduto dall’identificativo del Paese di residenza è applicabile nel caso di operazioni effettuate da privati non residenti. Con le seguenti delucidazioni, le Dogane restituiscono legittimità al comportamento sinora adottato nella pratica dagli operatori, eliminando così i timori sulla correttezza della prassi tradizionalmente adottata nella pratica ai fini Iva nella gestione delle esportazioni “indirette”.