Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente ed in favore dell'avvocato che abbia prestato la propria attività nell'ambito di un'azione revocatoria, qualora il valore della controversia sia manifestamente diverso da quello presunto secondo le norme del codice civile, esso si determina non tanto sulla base del credito a tutela del quale si è agito in revocatoria, quanto piuttosto in base al valore effettivo della controversia, in applicazione all'art. 6 secondo comma D.m. 127/2004.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 19520 depositata il 30 settembre 2015, nel respingere il ricorso di un avvocato, avverso il provvedimento con cui era stata disposta, nei suoi confronti ed a carico di un suo cliente, la liquidazione di una determinata cifra, quale onorario per l'attività giudiziale svolta in occasione di un'azione revocatoria.
L'avvocato, nello specifico, aveva contestato la distinzione operata dai giudici di merito (e poi condivisa dalla Cassazione), tra il valore del credito per la cui tutela si era agito – quale criterio ritenuto operante nella sola liquidazione delle spese a carico della parte soccombente – ed il valore effettivo della controversia; quale criterio ritenuto per l'appunto operante nel caso di specie, ovvero, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente.
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