L’Abi è intervenuta con una circolare per fare chiarezza sugli oneri pluriennali, che in base agli Ias-Ifrs non possono più essere capitalizzati, ma devono confluire direttamente nel conto economico. A differenze delle imprese che utilizzano i principi contabili nazionali, che consentono l’imputazione nel conto economico e la deducibilità immediata, seppure a determinate condizioni (articolo 2426 n.5 C.c.), il Dlgs n. 38/05 modificando l’articolo 108, comma 3, del Tuir, ha affermato che le spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Rientrano in questa categoria di spese quelle relative a modifiche statutarie e aumenti di capitale, mentre ne sono esclusi gli incentivi all’esodo e le spese relative a beni di terzi, in particolare gli immobili.
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