Un’ amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare, nei confronti dell’intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di ritardo, ovvero, di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione.
E ciò anche ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, l'ente comunale abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento, ovvero, abbia omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale.
A stabilirlo, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, con pronuncia del 7 dicembre 2016.
La strumentalità della pronta escussione del fideiussore in funzione della rapida acquisizione nelle casse comunali del contributo di costruzione per l’esecuzione delle opere pubbliche, in tal caso, è infatti smentito dalla natura non sinallagmatica delle distinte prestazioni della parte pubblica e di quella privata.
In ragione di tanto, ossia del rapporto non corrispettivo delle prestazioni, non sarebbe esigibile a carico dell’amministrazione un onere di verifica riguardo al puntuale pagamento, nel rispetto delle scadenze fissate per le singole rate, del contributo di costruzione, né sarebbe esigibile la tempestiva escussione della garanzia fideiussoria pena, altrimenti, la decadenza dal potere sanzionatorio.
Una siffatta opzione interpretativa – concludono i giudici amministrativi con sentenza n. 24 del 7 dicembre 2016 - si porrebbe difatti in contrasto, oltre che con il principio di legalità, anche con quello costituzionale del buon andamento, attese le difficoltà oggettive cui andrebbero incontro i comuni nel porre in essere tempestivamente le attività propedeutiche alla sollecitazione dei pagamenti alla scadenza delle singole rate.
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