Il medico di pronto soccorso non è responsabile per omicidio colposo del paziente poi deceduto, se dopo una prima visita e diagnosi ne ha disposto il ricovero presso il reparto specialistico, ove gli infermieri hanno omesso di allertare il medico di turno.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, confermando l’assoluzione di un medico imputato di omicidio colposo ai danni di un paziente, per grave imperizia consistita nell’aver omesso di somministrare, quale sanitario di guardia presso il Pronto Soccorso, la terapia più adeguata a fronte della diagnosi.
Secondo il Supremo Collegio, confermando il ragionamento dei giudici territoriali, la continuità assistenziale era stata, nel caso di specie, di esclusivo appannaggio del personale infermieristico, secondo la prassi invalsa presso quel nosocomio, di attribuire agli infermieri il compito di decidere se allertare o meno il medico di turno.
Il fatto che l’imputato si fosse adeguato a tale consuetudine, non implicava tuttavia, da parte sua, l’assunzione di una posizione di garanzia inerente agli obblighi del personale paramedico, che si era astenuto dal rendere edotto il medico di reparto di quanto accadeva al paziente.
Pertanto – conclude la Corte con sentenza n. 39838 del 26 settembre 2016 – anche ove la posizione di garanzia del medico di Pronto Soccorso possa ritenersi, in concreto, operante anche riguardo alle scelte terapeutiche successive al ricovero in reparto, occorre parimenti la prova che la continuità assistenziale del personale infermieristico di reparto sia stata idonea a rendere informato il sanitario in merito all’evoluzione del quadro clinico inizialmente riscontrato
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".