L’Aula del Senato, nella seduta del 2 marzo 2016, ha definitivamente approvato il testo del disegno di legge recante "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali”, nonché connesse disposizioni di coordinamento con il Codice della Strada.
Sul testo, già approvato dalla Camera il 21 gennaio 2016, il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Il provvedimento introduce il reato di omicidio stradale per chi cagioni per colpa, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di una persona.
La pena generica è la reclusione da due a sette anni.
Se, poi, la morte è causata da chi si sia posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la reclusione diventa da otto a dodici anni, pena che si applica anche in presenza di specifiche categorie di conducenti colti in stato di ebbrezza alcolica media o di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di stupefacenti.
La pena è da cinque a dieci anni in caso di ebbrezza alcolica media, di superamento di specifici limiti di velocità, di attraversamento di intersezioni semaforiche disposte al rosso o circolazione contromano, di effettuazione di manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, di sorpassi azzardati.
Nell’ipotesi di fuga del conducente, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
Introdotto anche il reato di lesioni gravi o gravissime che punisce chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Anche per questo reato, la pena è maggiore nelle ipotesi di guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in presenza di specifiche categorie di conducenti colti in stato di ebbrezza alcolica media o di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di stupefacenti e in caso di ebbrezza alcolica media, di superamento di specifici limiti di velocità, di attraversamento di intersezioni semaforiche disposte al rosso o circolazione contromano, di effettuazione di manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, di sorpassi azzardati.
Aumento della pena – da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a tre anni - nel caso di fuga del conducente.
Tra le modifiche da ultimo approvate dalla Camera, per come confermate in Senato, si segnala la previsione ai sensi della quale il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
Si resta in attesa della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale: dal giorno successivo, le disposizioni ivi contenute saranno immediatamente vigenti.
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