La sentenza penale di condanna per omesso versamento di ritenute può essere revocata per effetto della riforma dei reati tributari (Dlgs 158/15). Infatti, l’innalzamento della soglia di punibilità – da 50mila a 150mila euro - in quanto elemento costitutivo del reato che completa la realizzazione della condotta punibile, elimina il comportamento penalmente rilevante di tutte le sottofattispecie rispetto alle quali la previgente normativa prevedeva la sanzionabilità: “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali” (art. 2, comma 2, c.p.).
È quanto ritenuto dal Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell’esecuzione, con sentenza del 1 febbraio 2016.
Il Giudice ha, sulla base delle recenti pronunce di legittimità, stabilito che la riforma è applicabile ai procedimenti in corso anche se l’abolitio criminis è di natura parziale e, dunque, si sostanzia in un’abrogazione limitata della disposizione sanzionatoria riducendo, rispetto al pregresso, solo l’area di rilevanza penale, dai 50 ai 150mila euro.
L'istanza presentata per la revoca della sentenza era stata motivata, a ragione, dalla cessazione di ogni effetto penale della condanna per la modifica del sistema penale tributario che, con l'innalzamento della soglia di non punibilità per il reato di omesso versamento delle ritenute, ha comportato l’abolizione del reato commesso per importi al di sotto dei 150mila euro (come nel caso di specie).
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