Omesso versamento di ritenute: condanna anche con crisi economica

Pubblicato il 18 dicembre 2024

Omesso versamento delle ritenute: quando l'imprenditore, in presenza di una crisi economica, decide di dare la precedenza al pagamento degli stipendi ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l'assenza dell'elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo generico.

Il dolo, in tale contesto, può essere escluso solo in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze.

Omesso versamento delle ritenute: dolo generico e crisi economica

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 45803 del 13 dicembre 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del rappresentante legale di una società, condannato per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.

Difficoltà economiche e obbligo di versamento

La Corte ha evidenziato che la difficoltà economica non esime il datore di lavoro dall’obbligo di accantonare e versare le ritenute, parte integrante della retribuzione.

Come anticipato, situazioni di crisi finanziaria possono eventualmente escludere il dolo solo in caso di importi modesti o inadempienze episodiche, condizioni assenti nel caso esaminato.

Stato di necessità: criteri rigidi di applicazione

Il ricorso è stato inoltre respinto in relazione all’invocazione dello stato di necessità, in quanto il ricorrente non aveva dimostrato una crisi economica specifica e inevitabile che giustificasse il mancato versamento.

Particolare tenuità del fatto esclusa

Allo stesso modo, la richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata rigettata, considerando la reiterazione dell’illecito per 12 mesi consecutivi, configurando un’abitualità incompatibile con la norma.

Pagamento parziale insufficiente per ottenere attenuanti

Infine, il pagamento parziale del debito tramite un piano rateale non è stato ritenuto sufficiente per riconoscere l’attenuante prevista dall’articolo 62 n. 6 c.p., poiché mancavano sia l’integralità del versamento sia la dimostrazione di una volontà spontanea di risarcire il danno.

Conclusioni della Corte

Con questa decisione, la Corte ha ribadito principi consolidati in materia di omesso versamento, confermando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.

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