Omesso versamento ritenute. Basta la condotta omissiva, non serve il fine di evadere

Pubblicato il 11 agosto 2017

Per la sussistenza del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, non è richiesto il fine di evasione contributiva, né tantomeno l’intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto. Il dolo del reato, difatti, è integrato dalla sola condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento anti doveroso di volontario contrasto con il precetto violato. In altri termini, la scelta di non pagare prova il dolo; i motivi della scelta non lo escludono.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, confermando la responsabilità penale di un soggetto che, quale presidente del C.d.a. di una società, aveva omesso di versare all’Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

Difficoltà economica non integra forza maggiore

A nulla è valso, per l’amministratore condannato, invocare la crisi economica in cui versava la società al momento dell’omissione, posto che nel reato in questione – rammenta la Corte Suprema – integra “forza maggiore” solo l’assoluta impossibilità, e non anche la semplice difficoltà, di porre in essere il comportamento che sarebbe stato doveroso. Più precisamente, la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, ovvero, che esula del tutto dalla condotta dell’agente e che non può certo ricollegarsi ad un’azione od omissione invece cosciente e volontaria, ancorché dettata da difficoltà economiche.

Soggetto attivo è il datore; la delega non esonera

Né l’imputato può nella specie essere esonerato, allegando di aver delegato ad altri l’incombenza di fatto omessa, posto che il delegato risultava privo della necessaria autonomia finanziaria e dei mezzi occorrenti per far fronte al debito contributivo. Soggetto attivo del rapporto previdenziale – chiarisce infine la terza sezione penale, con sentenza n. 39072 del 10 agosto 2017 – è solo ed esclusivamente il datore di lavoro, il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte di terzi.

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