Omesso versamento, condanna esclusa in caso di fallimento dell'unico committente
Pubblicato il 01 ottobre 2014
Con
sentenza n. 40394 del 30 settembre 2014, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato, per
omesso versamento dell'Iva, il legale rappresentante di una cooperativa.
L'imputato si era opposto alla sentenza di merito sostenendo che, nel testo della medesima, era stato ritenuto
sussistente l'elemento psicologico del reato sulla base della sua
ammissione di essersi visto costretto alla omissione nel versamento del tributo dovuto, ma era stata
tralasciata ogni considerazione sulle ragioni per le quali ciò era avvenuto; in particolare, lo stesso aveva provato che la cooperativa della quale era legale rappresentante aveva quasi
come unico committente una
società che era fallita proprio nell'imminenza della data di scadenza del pagamento delle imposte.
E nella specie, i giudici di Cassazione hanno accolto le doglianze del ricorrente ritenendo che la decisione impugnata non avesse tenuto in alcun conto delle
argomentazioni difensive sviluppate dall'imputato.
Prova rigorosa per escludere l'elemento psicologico del reato
In ogni caso, la Suprema corte non ha dimenticato di ricordare come non sia possibile, in via di principio, addurre a propria discolpa l'
assenza dell'elemento psicologico del reato senza fornire all'Ufficio le
indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano
idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore e via dicendo.