Omesso deposito di copia di “cortesia” valutato in sede di condanna alle spese

Pubblicato il 19 febbraio 2015 Con decreto n. 534 depositato il 15 gennaio 2015, il Tribunale di Milano, sezione fallimentare, rigettando una opposizione al provvedimento con cui era stata respinta una domanda di ammissione allo stato passivo, ha condannato parte opponente al pagamento di ulteriori cinquemila euro ex art. 96 comma 3 c.p.c., poiché, avendo quest'ultima depositato la memoria conclusiva solo in forma telematica - senza cioè predisporre la copia cartacea “cortesia” per il giudice –  avrebbe reso “più gravoso”, per il Collegio, esaminare le difese.

Ciò in violazione – si legge ancora nella pronuncia in esame– del Protocollo siglato il 24 giugno 2014 tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano, secondo cui “si richiede ai difensori di consegnare, entro i due giorni successivi la scadenza dell’ultimo termine di cui agli articoli 183 6° comma e 190 c.p.c., copia cartacea di dette memorie a uso esclusivo del giudice, raccolte in un unico plico, avendo cura di inserire sempre negli atti il numero di ruolo del procedimento e la parte rappresentata …”

Detta condanna ha già suscitato diverse polemiche, soprattutto presso la categoria degli avvocati.

E’ stato sottolineato, infatti, come tale pronuncia, imponendo il mantenimento del doppio sistema “cartaceo – telematico”, rischi di vanificare tutti gli sforzi condotti per portare a regime il processo civile telematico, ponendosi dunque in contrasto con quelli che sono i suoi obiettivi, ovvero, rendere più efficiente e meno costosa la giustizia anche mediante la “dematerializzazione” dei documenti.
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