L'articolo 1, comma 414, della Finanziaria 2005 (legge 311/2004) prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta. La sanzione penale scatta nel caso in cui il mancato versamento superi i 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta. Il reato è doloso (dolo generico) qualora si ravvisi la volontà, in presenza della coscienza, di non versare all'Erario le ritenute certificate; in caso, invece, di dimenticanza nell'effettuare il versamento si incade nella pura condotta colposa, che non risulta punibile.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".