Omesse ritenute, prova 770 non retroattiva

Pubblicato il 12 marzo 2016

La Corte di cassazione è intervenuta su un ricorso in merito ad una sentenza emessa per fatti commessi prima del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del dlgs 158/2015 (riforma del diritto penale tributario), stabilendo che la prova dell'omesso versamento delle ritenute non può venire dalla sola verifica del modello 770 e sulla deposizione del funzionario dell’Agenzia delle Entrate, servendo invece anche altri riscontri, come la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta. Tali prove non sono sufficienti come quadro probatorio in funzione del mutato quadro normativo.

La questione di diritto: la prova dell'omissione contributiva

La Cassazione spiega che la riforma ex DLgs. 158/2015 dell'articolo 10 bis del Dlgs 74/2000, in vigore, ha portata innovativa della fattispecie: prima l’omesso versamento doveva emergere dalle certificazioni, cioè dai Cud, rilasciati ai sostituiti, adesso è rilevante penalmente il mancato versamento delle ritenute “dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti”.

Al netto della nuova soglia di rilevanza, quindi, il modello 770 assume ora dignità di elemento probatorio. L'ampliamento della tipicità necessariamente non può avere efficacia retroattiva.

Ora tra l'illecito amministrativo dell'omesso versamento delle ritenute e l'illecito penale inerente le ritenute certificate, il confine è soltanto la soglia di rilevanza penale, oggi pari a 150.000 euro.

Tuttavia, può avere impatto sui processi in corso, dunque, sul piano della disciplina intertemporale e condurre a riconsiderare quelle condanne emesse solo sulla base di prove tratte da verifiche sul modello 770: la regola generale è l’irretroattività della legge penale, salvo il caso in cui le modifiche si rivelino “in bonam partem”, cioè, in concreto, favorevoli all’imputato.

Lo chiarisce con la sentenza 10104 della Terza sezione penale depositata l'11 marzo 2016.

 

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