Il beneficio della non punibilità introdotto dal Decreto bollette (Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023) si attiva solo con il pagamento completo del debito.
Fino a quel momento, le misure cautelari impartite nell'indagine per reati tributari restano valide per garantire la tutela degli interessi erariali.
Con sentenza n. 28709 del 17 luglio 2024, la Terza sezione penale della Corte di cassazione ha confermato la misura cautelare del sequestro preventivo disposta nell'ambito di un'indagine per omesso versamento di ritenute certificate.
Al legale rappresentante ed amministratore di una Spa, in particolare, era stato contestato di aver omesso di versare nei termini, e per due annualità successive, le ritenute certificate operate alla fonte come sostituto d'imposta.
In tale contesto, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto, in capo alla società, il sequestro preventivo diretto del profitto del reato.
Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura e, conseguentemente, l'amministratore si era rivolto alla Suprema corte.
L'amministratore, nel corso del procedimento, aveva invocato l'applicazione della causa di non punibilità introdotta dall'art. 23 del Dl n. 34/2023 in quanto:
L'art. 23 del Decreto bollette - si rammenta - per i reati di omesso versamento dell'Iva, di ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti, ha introdotta una causa di non punibilità derivante dal perfezionamento, unito all'integrale versamento degli importi, di una delle definizioni previste dalla Legge di Bilancio 2023.
Tali definizioni - in sostanza il pagamento delle rate - devono terminare prima della sentenza di appello.
In tale contesto, il contribuente che intenda beneficiare della causa di non punibilità è tenuto a comunicare:
A questo punto il processo penale rimane sospeso fino a quando l'Agenzia comunica la corretta esecuzione della definizione e l'intero e puntuale pagamento delle rate o di tutte le somme.
Ciò premesso, il ricorrente si doleva del fatto che il Tribunale del riesame avesse escluso che la determinazione di un piano di rientro con l'Amministrazione finanziaria fosse di ostacolo al mantenimento del vincolo cautelare.
L'organo giudicante, infatti, aveva considerato che la novella introduttiva della richiamata causa di non punibilità non incideva sulla fase cautelare.
In questo modo, si rendeva applicabile il disposto dell'art. 12-bis del D. Lgs. n. 74/2000, per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso di consentire solo la rimodulazione dell'importo del profitto del reato, con esclusione dei ratei già versati.
Secondo la difesa del ricorrente, per contro, il mantenimento del vincolo cautelare sulle somme corrispondenti al credito maturato dal Fisco si poneva in contrasto con le finalità perseguite dal Legislatore attraverso l'introduzione della richiamata causa di non punibilità.
Ciò che veniva a determinarsi, ossia, era un ostacolo alla possibilità del contribuente/indagato di adempiere all'impegno assunto mediante la stipula dell'accordo conciliativo.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell'amministratore della società, confermando, in primo luogo, che il reato di omesso versamento di ritenute certificate resta configurabile fino al completo pagamento del debito.
Anche se l'indagato aveva raggiunto un accordo per il pagamento rateale del debito tributario, il sequestro preventivo del profitto del reato rimaneva operativo fino al pagamento integrale delle somme dovute.
La causa di non punibilità prevista dal Decreto bollette, infatti, risulta condizionata all'integrale versamento del debito.
In tale contesto, il pagamento della prima tranche sospende il processo penale, ma non impedisce l'applicazione delle misure cautelari già disposte.
In conclusione, la Cassazione ha confermato che il beneficio della non punibilità si attiva solo con il pagamento completo del debito, e fino a quel momento, le misure cautelari restano valide per garantire la tutela degli interessi erariali.
La causa di non punibilità introdotta dal decreto bollette, infatti, sospende il processo penale ma consente di mantenere la misura cautelare.
Sintesi del Caso | Il legale rappresentante di una Spa è stato accusato di omesso versamento di ritenute certificate per due annualità consecutive. Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo del profitto del reato. La misura è stata confermata dal Tribunale del riesame, portando l'amministratore a ricorrere alla Suprema Corte. |
Questione Dibattuta | Se l'accordo di rateizzazione del debito fiscale, che attiva la causa di non punibilità introdotta dal Decreto Legge n. 34/2023 (Decreto bollette), possa impedire il mantenimento delle misure cautelari disposte nell'ambito dell'indagine per reati tributari. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha confermato che il reato di omesso versamento di ritenute certificate resta configurabile fino al pagamento completo del debito. Anche con un accordo di rateizzazione, il sequestro preventivo del profitto del reato rimane valido fino al pagamento integrale del debito. La causa di non punibilità del Decreto bollette si attiva solo con il pagamento completo e non impedisce le misure cautelari già disposte. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".