Omesse ritenute e crisi di liquidità, difficile provare lo stato di necessità

Pubblicato il 16 dicembre 2014 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 52038 del 15 dicembre 2014, hanno confermato la decisione con cui nelle fasi di merito un datore di lavoro era stato dichiarato responsabile del delitto di omesso versamento di ritenute certificate.

L'imputato, dal canto suo, si era difeso asserendo la sussistenza della scriminante della forza maggiore in considerazione di una crisi di liquidità che non gli aveva permesso i versamenti.

Nel testo della decisione, la Suprema corte ha ribadito quanto già sottolineato in altra sentenza di legittimità, la n. 15416/2014, ed ossia che gli spazi per ritenere l'assenza dell'elemento soggettivo o la sussistenza della scriminante della forza maggiore quale conseguenza di una improvvisa ed imprevista situazione di illiquidità appaiono, in realtà, oggettivamente ristretti.

Secondo la Corte, di fatto, nessuna delle situazioni che rientrano nell'ormai casistica dei motivi di illiquidità - l'avere ritenuto di privilegiare il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti per evitare licenziamenti; l'avere dovuto pagare i debiti ai fornitori, a pena di fallimento della società; la mancata riscossione di crediti vantati e documentati, spesso nei confronti dello Stato – anche se provata, può integrare ex se lo stato di necessità di cui all'articolo 54 del Codice penale.

Impossibilità di adempiere l'obbligo tributario, margini molto ristretti

E tale assunto – conclude la Suprema corte – non è incompatibile con la precisazione secondo cui non è escluso che, in astratto, siano possibili casi nei quali possa invocarsi l'assenza del dolo o l'assoluta impossibilitò di adempiere l'obbligazione tributaria.

Affinché ciò si verifichi, tuttavia, è necessario che siano assolti gli oneri di allegazione che, per quel che concerne la crisi di liquidità, dovranno investire non solo l'aspetto della non imputabilità della crisi economica a chi abbia omesso il versamento, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto.
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