Con la circolare n. 24 del 9 settembre 2021, l’INAIL ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, di cui all’art. 53, co. 1, del Dpr. 30 giugno 1965, n. 1124, il cui accertamento è di competenza dell’Istituto assicurativo. In particolare è stato specificato che la denuncia dell'infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.
Per quanto riguarda il procedimento sanzionatorio, l'INAIL spiega che la denuncia d'infortunio rientra nel campo di applicazione della “diffida obbligatoria”. Pertanto, gli ispettori Inail sono tenuti prima di tutto a emettere diffida a carico del datore, con invito a regolarizzare entro 15 giorni con pagamento della sanzione minima (euro 1.290). Se il datore di lavoro non provvede, l'ispettore procede con richiesta di pagamento della sanzione ridotta ex legge n. 689/1981 (di 2.580 euro) entro 60 giorni. In mancanza, l'ispettorato procede all'emissione di “ordinanza ingiunzione” e la sanzione potrà arrivare a 7.745 euro.
Per tutti gli infortuni giudicati guaribili entro il termine di tre giorni, la comunicazione deve essere inoltrata solo a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici.
In merito alle indicazioni operative fornite alle Strutture Territoriali INAIL, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Per questa categoria di illeciti, la data di commissione coincide con il giorno successivo alla scadenza del termine in cui doveva essere effettuata la denuncia e quindi da tale data decorre il termine di prescrizione quinquennale.
In caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone:
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