Omessa Iva. Precisi oneri di allegazione per provare la crisi di liquidità
Pubblicato il 06 maggio 2015
La sussistenza di una
crisi di liquidità d'impresa porta ad
escludere la colpevolezza del contribuente, nell'ipotesi di contestato
omesso versamento dell'Iva, quando siano assolti, da parte del medesimo,
precisi oneri di allegazione.
Non imputabilità della crisi e impossibilità di diverso reperimento delle risorse
Oneri che devono investire non solo l'aspetto della
non imputabilità, al contribuente,
della crisi economica che improvvisamente ha assalito l'azienda, ma anche la circostanza che la
detta crisi non avrebbe potuto essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.
Deve essere dimostrato, ossia, che
non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentire al contribuente il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale, dirette a consentire un recupero, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, di quelle somme necessarie all'assolvimento del debito con l'erario.
Elemento soggettivo. Basta la consapevolezza della illiceità della condotta omissiva
Per la sussistenza del reato in questione, inoltre, non è richiesto il fine di evasione o la volontà di violare il precetto, in quanto il
dolo è da ritenere integrato in presenza di una
condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità; la norma, infatti, non richiede, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto col precetto violato.
Sono questi gli assunti ribaditi dai giudici di Cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n.
18501 depositata il 5 maggio 2015.