Omessa fatturazione: regolarizzazione con codice TD29

Pubblicato il 03 febbraio 2025

Le nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica (versione 1.9), rilasciate il 31 gennaio 2025, permettono al cessionario o al committente di soddisfare l'obbligo descritto dall'articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo 471/1997.

Questo obbligo riguarda la notifica all’Amministrazione finanziaria in caso di non ricevimento di una fattura o di ricezione di una fattura non conforme, per infrazioni che avvengono a partire dal 1° settembre 2024.

Nuovo obbligo su e-fatture dall’1/9/2024

La norma citata – articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97 - prevede che il cessionario o il committente che operi in ambito commerciale, artistico o professionale e riceva beni o servizi privi di fattura regolare emessa nei tempi previsti dalla legge, o con fattura emessa in modo non conforme dalla controparte, sia soggetto a una sanzione amministrativa corrispondente al settanta percento dell'imposta, non inferiore a 250 euro, a meno che non notifichi tale mancanza o irregolarità all'Agenzia delle Entrate, utilizzando gli strumenti forniti dall'Agenzia, entro novanta giorni dalla data prevista per l'emissione della fattura o dal momento dell'emissione della fattura non conforme.

Non è richiesto l'obbligo di verificare o giudicare le valutazioni legali fatte dall'emittente della fattura o di altri documenti riguardanti le cause di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'IVA che dipendano da una condizione soggettiva dell'emittente non immediatamente verificabile.

Dunque sebbene con considerevole ritardo e attraverso un mezzo puramente tecnico, l'Agenzia delle Entrate ha dato seguito alla disposizione normativa che impone di segnalare tali errori all'Agenzia delle Entrate "utilizzando gli strumenti forniti dalla stessa".

Va ricordato che il Sistema di Interscambio, abbreviato in SDI, rappresenta il mezzo creato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce l'invio delle fatture elettroniche sia verso le amministrazioni pubbliche sia verso soggetti privati.

Dal 1° aprile 2025 nuovo modulo TD29

Tuttavia, questo sarà possibile solo a partire dal 1° aprile 2025, come indicato nelle informazioni che accompagnano la pubblicazione delle specifiche tecniche 1.9. Da quella data in poi, mediante il nuovo modulo TD29, l'operatore che non abbia ricevuto una fattura entro 90 giorni dalla scadenza prevista per l'emissione o dalla data di emissione di una fattura non conforme, dovrà notificarlo all'Agenzia delle Entrate per evitare di incorrere in una sanzione pari al 70% dell'IVA, con un minimo di 250 euro.

Si conferma che, secondo le nuove disposizioni, il soggetto in questione non è obbligato a effettuare il pagamento anticipato dell'imposta o dell'eventuale maggior imposta e che il cedente o il prestatore (i cui dati devono essere inclusi nel file xml della denuncia) rimane responsabile per eventuali violazioni.

Aggiornato il Modulo TD20

Per quanto riguarda il modulo TD20, sarà dedicato esclusivamente alle regolarizzazioni previste dall'articolo 6, comma 9-bis, del Decreto Legislativo 471/1997, che riguardano le violazioni relative al meccanismo del reverse charge, e a quelle concernenti le transazioni che rientrano nel contesto dell'articolo 46, comma 5, del Dl 331/1993: si tratta di acquisti intracomunitari o acquisti effettuati all'interno del territorio nazionale da fornitori dell'Unione Europea e di servizi rilevanti in Italia forniti da prestatori comunitari.

Altri aggiornamenti del 31 gennaio 2025

  1. Variato lo schema XSD della fattura ordinaria e semplificata per l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285.
  2. Aggiornati i codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM nella tabella TA13 (Tabella prodotti energetici).
  3. Aggiornate le descrizioni dei codici errore 00471, 00473 e 00475.
  4. Modificato il criterio di verifica per i codici errore 00404 e 00409.
  5. Modificato il controllo codice 00460 per l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).
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