Omessa dichiarazione: se emerge un credito prima si sana poi si recupera

Pubblicato il 07 agosto 2012 L’agenzia delle Entrate, con la circolare 34 del 6 agosto 2012, interviene a chiarire la procedura per il recupero delle somme a credito derivanti da una dichiarazione - Iva, redditi o Irap - non presentata. È da considerare omessa anche la dichiarazione presentata con un ritardo di oltre 90 giorni. La circolare sostituisce le indicazioni contenute nei pregressi documenti di prassi sull’argomento.

Previo pagamento, con relative sanzioni, delle somme indebitamente detratte e richieste con avviso di irregolarità, cartella di pagamento, sentenza definitiva o accordo di mediazione (questa soluzione è la più conveniente), sono due le strade percorribili.

Con istanza di rimborso: per un credito Iva, Irpef, Ires e Irap entro due anni dal pagamento degli esiti della liquidazione o della definizione del contenzioso instaurato, ex articolo 21 del decreto legislativo 546/1992. Il rimborso sarà erogato solo dopo aver riscontrato l’effettiva spettanza del credito.

In sede di mediazione (per le liti di valore non superiore a 20mila euro) o conciliazione (per le liti di valore superiore a 20mila euro): con il riconoscimento del credito effettivamente spettante si ha lo scomputo dello stesso dalle somme, senza alcun interesse a favore del contribuente, originariamente richieste dall'ufficio e il pagamento della sanzione ridotta al 40% e degli interessi. Dunque il recupero è contemporaneo alla definizione e scontato.

È da evidenziare che la “spettanza sostanziale” (è obbligo dell’ufficio controllare l’effettività della spettanza attraverso l’accertamento induttivo) del credito anche se non dichiarato, sollevata dai contribuenti in molti contenziosi, non sussiste, poiché il 2° comma, dell’articolo 30 del Dpr 633/1972 prevede il computo dell’eccedenza, in detrazione o con rimborso, l’anno successivo se risulta dalla dichiarazione annuale ( mancando il documento che la evidenzia all'origine non è possibile riconoscerla).
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