Omessa comunicazione dei redditi alla Cassa: niente sanzione senza contestazione

Pubblicato il 23 marzo 2022

L’irrogazione di sanzioni da parte di Cassa forense deve essere preceduta dalla contestazione dell’addebito, ai sensi degli articoli 13 e 14, della Legge 689/81.

Questo, anche a seguito della privatizzazione disposta dal D. Lgs. n. 509/94.

Difatti, la materia è soggetta alla riserva relativa di legge di cui all’articolo 23 della Costituzione e la potestà regolamentare riconosciuta agli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla citata Legge, in tema di accertamento e preventiva contestazione dell’addebito.

E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 9310 del 22 marzo 2022, pronunciata a conferma della decisione con cui i giudici di merito avevano accolto l'opposizione proposta da un avvocato contro una cartella esattoriale.

Con la cartella era stato ingiunto, al legale, il pagamento di sanzioni per tardiva comunicazione della dichiarazione reddituale.

Irrogazione sanzioni previa contestazione degli addebiti

Nel rigettare il gravame promosso dall'Ente di previdenza degli avvocati, la Corte d'appello aveva ritenuto di dover dare applicazione all'art. 35 della Legge n. 689/1981, secondo cui l'irrogazione della sanzione non può prescindere dalla preventiva contestazione dell'addebito.

La Suprema corte ha confermato tale interpretazione, richiamando, in proposito, un precedente arresto con cui aveva dichiarato l’illegittimità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Cassa ad un professionista, in assenza di preventiva contestazione degli addebiti (Cass. n. 17702/2020).

Per gli Ermellini, la positiva affermazione dell'obbligo di comunicazione posto a carico dell'avvocato non esimeva, comunque, la Cassa privata dall'osservanza della disciplina richiamata.

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