Con l’entrata in vigore della legge 13 dicembre 2024, n. 203 o Collegato lavoro muta profondamente la disciplina della somministrazione di lavoro.
Il nuovo assetto normativo, operativo dal 12 gennaio 2025, incide su durata massima, limiti quantitativi e regime delle causali, ponendo fine alla fase transitoria che, fino al 30 giugno 2025, consente l’impiego di lavoratori somministrati a tempo determinato oltre il limite complessivo di ventiquattro mesi, purché assunti a tempo indeterminato dal somministratore.
Il legislatore interviene in chiave restrittiva, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali interni e della Corte di Giustizia dell’Unione europea, riportando al centro la temporaneità come presupposto sostanziale del ricorso alla somministrazione.
Alla luce della nuova formulazione dell’art. 31, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dei chiarimenti contenuti nella circolare ministeriale n. 6 del 27 marzo 2025, si precisa che, per i contratti stipulati dal 12 gennaio 2025, il computo dei ventiquattro mesi dovrà comprendere tutti i periodi di missione a termine. Le missioni in essere al 12 gennaio 2025 potranno, invece, proseguire fino al 30 giugno 2025 senza determinare l’automatica trasformazione del rapporto.
La norma conferma l’azzeramento del contatore per i lavoratori il cui ultimo incarico sia cessato prima del 12 gennaio 2025, i quali potranno essere nuovamente utilizzati nel rispetto del nuovo limite.
Sul piano quantitativo, l’intervento normativo modifica il comma 2 dell’art. 31, estendendo alla somministrazione le medesime soglie previste per il contratto a termine: il numero complessivo di contratti non può eccedere il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa previsione contrattuale. Restano escluse dal computo alcune fattispecie, tra cui contratti per l’avvio di nuove attività, per attività stagionali, per la sostituzione di assenti, nonché l’impiego di over 50 e soggetti assunti a tempo indeterminato direttamente dall’utilizzatore.
Novità di rilievo anche in materia di causali: il nuovo comma 2 dell’art. 34, T.U. dei contratti di lavoro, introduce una deroga per l’assunzione a termine in somministrazione di categorie specifiche di lavoratori. In particolare, non si applicano le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, per l’impiego di disoccupati che beneficiano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, nonché per i soggetti qualificati come svantaggiati o molto svantaggiati secondo il regolamento (UE) n. 651/2014 e il decreto ministeriale 17 ottobre 2017.
Tutte le novità nell'Approfondimento che segue.
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