Ok dell’Esecutivo al Dlgs in materia di incandidabilità
Pubblicato il 07 dicembre 2012
Nella seduta del 6 dicembre, il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto legislativo recante il
“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Grazie a questo provvedimento, attuativo della Legge anticorruzione, verrebbe impedita la possibilità di essere candidati al Parlamento sia italiano che europeo, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali nonché di ricoprire incarichi di governo, ai soggetti condannati, in via definitiva, a pene superiori ai due anni per reati:
- di maggiore allarme sociale;
- contro la Pubblica Amministrazione;
- per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni.
L’incandidabilità è prevista per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e, in assenza di quest’ultima, per un periodo non inferiore a sei anni.
L’accertamento, d’ufficio, della condizione di incandidabilità comporterebbe la cancellazione dalle liste.