Nella seduta del 20 aprile 2017, la Camera dei deputati ha approvato il testo unificato delle proposte di legge in tema di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Nel provvedimento sono, in particolare, disciplinate le modalità di espressione e di revoca del consenso informato ai trattamenti sanitari, la relativa legittimazione ad esprimerlo o riceverlo e le condizioni.
In linea generale, si prevede che nessun trattamento possa essere iniziato senza il consenso libero e informato della persona interessata, salvo che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.
Il consenso dovrà essere espresso in forma scritta oppure, se le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Ogni maggiorenne, capace di intendere e di volere, avrà diritto di rifiutare qualsiasi accertamento o trattamento sanitario e di revocare un consenso precedentemente prestato, anche se questo comporti l'interruzione del trattamento sanitario, compresa la nutrizione e l'idratazione artificiali. Dette volontà potranno, ad ogni modo, essere sempre modificate.
Il medico, a sua volta, sarà tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente risultando, in conseguenza di ciò, esente da responsabilità civile o penale, nonché da obblighi professionali a seguito di una scelta contraria del malato (diritto all'obiezione di coscienza).
Il paziente, in ogni caso, non potrà esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali ed
Contenuta, nella proposta di legge, anche la disciplina sul diritto all'informazione, come diritto di ogni persona di esse messa a conoscenza delle proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo aggiornato e a lei comprensibile.
La persona avrà anche diritto di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni e quello di indicare i familiari o una persona di sua fiducia, incaricati di ricevere le informazioni in sua vece.
A seguire, il testo interviene in materia di disposizioni anticipate di trattamento (Dat), definite come l'atto in cui la persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
Le Dat dovranno essere redatte per atto pubblico, o per scrittura privata autenticata, e saranno esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo, e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Prevista la possibilità che il dichiarante indichi un fiduciario, che dovrà sottoscrivere la Dat, il quale farà le veci del primo nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.
Il medico sarà tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nell’atto, che, tuttavia, possono essere disattese, in accordo con il fiduciario, quando sussistano terapie non prevedibili quando è stato sottoscritto il Dat, terapie capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Il testo del provvedimento verrà ora sottoposto all’esame del Senato.
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