Ok all'equa riparazione a prescindere dall'istanza di prelievo

Pubblicato il 15 settembre 2011 Per la Cassazione – sentenza n. 18808 del 14 settembre 2011 - il diritto della parte soccombente al ristoro del pregiudizio subito a causa dell'irragionevole durata del processo si ha anche in caso di esito negativo del processo di merito, salvo che non si dimostri che la lite era temeraria, nel caso dell'attore, o che la parte abbia scientemente usato tecniche dilatorie al solo fine di ottenere l'equa riparazione, nel caso del convenuto.

In tale contesto – continua la Suprema corte – la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole va riscontrata con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del relativo procedimento, senza che tale decorrenza possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza o ritardata presentazione dell'istanza di prelievo.

Sulla base di detto assunto è stato accolto il ricorso presentato da un uomo a cui i giudici di merito avevano rigettato la domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo promosso davanti al Tar del Lazio che si era protratto per ben 7 anni e 4 mesi.
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