Il Consiglio di stato, con sentenza n. 7344 del 6 ottobre 2010, ha respinto il ricorso presentato da una signora avverso la decisione con cui il Tar del Piemonte aveva confermato la legittimità della condizione che il Comune aveva apposto alla concessione edilizia per la ristrutturazione di un suo immobile subordinando l'intervento all’assunzione dell’impegno unilaterale, da parte della proprietaria, alla dismissione a titolo gratuito di un’area privata che avrebbe consentito il prolungamento di una via pubblica.
Per il Collegio amministrativo, la condizione apposta era da considerarsi del tutto lecita non essendo ravvisabili né gli estremi della violenza di cui all’articolo 1435 del Codice civile, né alcuna violazione dell’articolo 1987 del Codice civile in tema di efficacia della promessa unilaterale della prestazione in presenza, nella specie, del disposto dell’articolo 49, quarto comma, della Legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56, ai sensi del quale è espressamente ammesso che vengano apposte condizioni alle concessioni purché, come nel caso in esame, accettate dal proprietario con atto di impegno unilaterale.