Secondo il diritto comunitario, gli stati membri non possono fissare un limite di età all’attività del medico convenzionato giustificandolo in base alla diminuzione della prestazione resa dal medico, se ciò non vale anche per il medico professionista. Infatti questa previsione comporterebbe una discriminazione basata sull’età, vietata dalle norme comunitarie.
Diversa è la situazione, invece, se lo Stato membro fissa un limite di età per l’esercizio dell’attività medica con l’obiettivo di creare spazio professionale a favore dei giovani: in questo caso, spiega la Corte di giustizia europea nella sentenza relativa alla causa C-341/2008 resa il 12 gennaio scorso, le direttive comunitarie ammettono tali eccezioni, ossia apposizioni di un limite di età per l’esercizio di una professione pubblica, al fine di raggiungere risultati utili nell’economia e nel mercato professionale.
Compete comunque al giudice nazionale valutare l’obbiettivo che lo stato ha inteso conseguire con la fissazione del limite di età e, qualora fosse ritenuto contrario al diritto comunitario, spetta sempre al giudice disapplicarlo pur nell’ipotesi in cui sia preesistente all’entrata in vigore della direttiva.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".