Ok al documento nuovo idoneo ad incidere sul giudizio di merito
Pubblicato il 19 dicembre 2014
Nell'ambito del
giudizio di legittimità,
non possono essere prodotti nuovi documenti attinenti al merito della
regiudicanda, ad
eccezione di
quelli che l'interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi del giudizio e
dai quali può derivare
l'applicazione dello “ius superveninens”, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli.
E' questo il principio richiamato dalla Corte di legittimità, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n.
52507 del 18 dicembre 2014 e sulla cui base è stata annullata, con rinvio, una decisione di merito in conseguenza della produzione, da parte del ricorrente, di un nuovo documento ritenuto come “
destinato profondamente ad incidere sul giudizio espresso dai giudici di merito nel processo in esame”.
Rinvio del dibattimento notificato al difensore
Nel testo della medesima decisione è stato, altresì, enunciato il
principio di diritto secondo cui il
decreto con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace, essendo
sufficiente la
notifica al difensore che lo rappresenta.