OIC Nuove bozze principi contabili in consultazione

Pubblicato il 29 luglio 2016

Nel proseguire il suo programma di aggiornamento dei principi contabili nazionali in base a quanto disposto nel Decreto legislativo 139/2015, l'Organismo italiano di contabilità ha messo in pubblica consultazione, fino al 20 settembre 2016, cinque nuovi principi contabili.

Si tratta delle bozze dei principi contabili:

Bozza OIC 9

Nella bozza dello standard revisionato Oic 9 vengono indicati quali sono le voci destinate ad accogliere le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali e i ripristini. Nello specifico si tratta, rispettivamente, della voce B.10.c -Altre svalutazioni delle immobilizzazioni e della voce A.5-Altri ricavi e proventi del conto economico.

Tale principio contabile tiene conto dell’eliminazione della parte straordinaria del conto economico

OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”

Nel revisionare il principio Oic 17 viene, in primo luogo, analizzata la novità circa il fatto che il rendiconto finanziario è ora da considerare come il terzo prospetto quantitativo del bilancio di gruppo e, sempre nell'ambito del bilancio consolidato, viene introdotto il principio della rilevanza come principio fondamentale per la sua redazione. Nella bozza è, poi, analizzata sia la novità circa gli esoneri dall'obbligo di redazione che si può verificare solo in casi eccezionali, sia l'esclusione dall'area di consolidamento dovuta all'impossibilità di ottenere le informazioni necessarie tempestivamente o senza costi sproporzionati.

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

La Bozza prende in esame le regole contabili che devono essere seguite dal redattore del bilancio in caso di lavori ultrannuali. Viene confermato il principio che i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale sono valutati con il criterio della percentuale di completamento, che rileva il risultato della commessa in base all'avanzamento dei lavori, per soddisfare il principio di competenza economica.

L'altro criterio di valutazione ammesso dal Codice civile è quello della commessa completata che, però, può alimentare andamenti irregolari dei risultati di esercizio perché ricavi e margine di commessa sono rilevati solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene realizzato.

Tra i due criteri di valutazione vi è così una gerarchia che fa preferire il criterio della percentuale di completamento quando sono soddisfatte le condizioni previste nel principio; viceversa, il criterio della commessa completata è da utilizzare quando le suddette condizioni non sono soddisfatte.

OIC 25 - Imposte sul reddito

Presenta alcune novità che tengono conto anche dell’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico. In particolare, propone di suddividere la voce 20 del conto economico in tre sottovoci:

- le imposte correnti, che raccolgono quelle dovute sul reddito imponibile dell'esercizio;

- le imposte relative a esercizi precedenti, ad esempio quelle da iscrizioni a ruolo, avvisi di accertamento e di rettifica e altre situazioni di contenzioso con l'amministrazione finanziaria relativi a precedenti periodi amministrativi;

- le imposte differite e anticipate, ossia quelle relative alle differenze temporanee fra base imponibile e reddito lordo civilistico.

OIC 26: operazioni, attività e passività in valuta estera

Per le definizioni di “attività monetaria” e “passività monetaria” l’articolo 2426, comma 2 del Codice civile rimanda ai principi contabili internazionali, quali lo Ias 21.
Gli elementi monetari - come per esempio i crediti, debiti, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi e titoli di debito - sono attività e passività che comportano il diritto a incassare o l’obbligo di pagare importi in denaro in valuta estera: Tali poste sono convertite al cambio corrente alla chiusura dell’esercizio.

Nella bozza dello OIC 26 viene analizzata una particolare disciplina sul tema della copertura del rischio di cambio, attraverso strumenti finanziari non derivati, per operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili.

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