OIC. In consultazione la bozza su modifiche ai principi contabili nazionali

Pubblicato il 03 agosto 2018

La Fondazione OIC ha divulgato in bozza, il 1° agosto 2018, alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali, che sono stati approvati dal Consiglio di Gestione del 24 luglio 2018.

La bozza è stata posta in consultazione e riguarda proposte di emendamenti ad alcuni principi contabili nazionali: si tratta di modifiche che, in base all’Oic 29, si applicano prospetticamente ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva.

Le osservazioni in merito alla bozza possono essere inviate entro il 1° ottobre 2018: all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

Le modifiche riguardano i seguenti principi contabili:

Certificati verdi: proposta di abrogazione

La proposta dell’OIC è di abrogare l’OIC 7 “I Certificati Verdi”, in quanto tale normativa è cessata nel 2018; pertanto tali certificati non hanno più validità.

Patrimonio netto - Warrant: nota integrativa con informativa sul fair value

Per quanto riguarda l’emendamento all’OIC 28 – Patrimonio netto – Warrant, è risultato che il documento OIC 32 esclude dal proprio ambito di applicazione i contratti derivati aventi ad oggetto azioni proprie e, nel contempo, nei principi contabili nazionali non sono presenti indicazioni in merito alla valutazione al fair value dei warrant emessi.

Secondo l’OIC, l’informativa sul fair value dei warrant emessi è utile, visto la necessità per gli investitori di conoscere il potenziale effetto diluitivo derivante dal futuro esercizio di warrant che prevedono la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori solo al momento dell’esercizio dell’opzione.

La proposta è quindi di modificare l’OIC 28 introducendo un paragrafo - 41.A – per il quale “la nota integrativa include l’informativa sul fair value dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali, al momento dell’emissione, l’effetto diluitivo non è prevedibile”.

Strumenti finanziari derivati

Per quanto riguarda la proposta di modificare il documento OIC 32 (Strumenti finanziari derivati), l’emendamento deriva dalla richiesta di specificare I paragrafi 87.c e 114.c (contabilizzazione di copertura semplici), che stabiliscono, con riferimento ai derivati di copertura di flussi finanziari, che il rilascio della riserva di copertura dei flussi finanziari deve avvenire, se negativa, “se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o più esercizio futuri”. Non si comprende a  quale fattispecie possano riferirsi.

L’OIC chiarisce che si tratta di casi in cui l’operazione di copertura determina, nel suo complesso, una perdita per la società.

La soluzione proposta è di modificare i paragrafi citati, assimilando la fattispecie ad un contratto oneroso, variando la voce di conto economico su cui imputare il rilascio della (parte) di riserva non più recuperabile, dalla voce D.19.d) - svalutazione strumenti finanziari derivati - a B.13) - altri accantonamenti.

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