Vista l'importanza che i principi contabili nazionali stanno assumendo anche sotto il profilo tributario, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha avviato la pubblicazione di una serie di approfondimenti tematici degli stessi, al fine di rendere agli operatori un’analisi attenta delle novità che possono riflettersi sui bilanci e incidere maggiormente sull'attività di professionisti ed imprese.
Il primo ad essere stato analizzato e tradotto in una guida operativa è il principio contabile OIC 16 (2014) - Immobilizzazioni materiali, a cui farà seguito la guida, già in fase di elaborazione conclusiva, sull’OIC 24 (2015) - Immobilizzazioni immateriali, e poi altre ancora.
L'intervento del Cndcec si è reso necessario perchè, come spiega il Consigliere nazionale delegato ai principi contabili, Raffaele Marcello, “l’applicazione del nuovo set di Principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel periodo 2014/2015 seppur originati da un attento dibattito con gli operatori, presenta comunque riflessi sui bilanci delle imprese ancora in buona parte da analizzare”.
Inoltre, l'applicazione della nuova versione dei principi contabili nazionali, per esempio per quanto riguarda l'OIC 16 quella dell’agosto 2014, ai bilanci chiusi già a partire dal 31 dicembre 2014, ha reso necessario fornire specifici chiarimenti visto l'impatto fiscale derivante proprio dalla adozione delle novità e, in generale, dalla loro corretta applicazione.
La nuova giuda operativa del Cndcec, relativa all'analisi delle novità sulle immobilizzazioni materiali, parte con l'affrontare le novità in termini di ammortamento, soffermandosi in particolar modo sulla questione dello scorporo del valore dei terreni da quello dei fabbricati.
Dal punto di vista operativo, il documento della Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali evidenzia tre specifiche implicazioni:
- non si può continuare ad ammortizzare il terreno su cui insiste il fabbricato, anche se il costo di bonifica azzera quello del terreno;
- si deve sempre distinguere il valore del terreno da quello del fabbricato;
- deve essere eliminato il fondo ammortamento relativo al terreno.
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