La Cassazione, con l'ordinanza 8017 del 28 marzo 2017, spiega che ai fini dell'esonero dall'Ici rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile: l'immobile iscritto come "ufficio-studio", con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all'imposta, non ricorrendo l'ipotesi dell'art. 1, comma 1, del Dl n. 93/2008 (esenzione Ici prima casa).
Per essere qualificato come prima casa non possono rilevare solo il certificato di residenza del contribuente e le utenze pagate per uso domestico.
Dunque, i Supremi giudici cassano la sentenza di merito che, non considerando le risultanze catastali, ha accettato l'arbitraria modifica del contribuente della destinazione d’uso.
Resta onere del contribuente impugnare l'atto di classamento, se ritiene l'attribuzione erronea, al fine di ottenere l'esenzione da imposta.
La sentenza in oggetto si contrappone all'orientamento giurisprudenziale di merito, con ricadute sulle controversie in tema di Imu e Tasi.
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